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FAQ

Impianti elettrici

L’impianto elettrico è un insieme di fili e di cavi che partono dal contatore esterno, che passano da un quadro in  cui vengono distribuiti in zone e che finiscono nelle prese di corrente e negli interruttori. 

Per ogni nuovo impianto, modifica e/o ampliamento su impianti esistenti sono necessarie certificazioni di  conformità, certificazioni di collaudo e libretto di uso e manutenzione.  

Le norme di riferimento sono il Decreto Ministeriale 37/2008 e la Cei 64-8. 

In base al DM 37/08, ex Legge 46/90, che regola la realizzazione, la manutenzione e la progettazione degli impianti  negli edifici, sono resi necessari i seguenti documenti: 

– la Dichiarazione di Conformità degli Impianti (DICO), che viene rilasciato dall’impresa abilitata dopo aver  installato o modificato un impianto; 

– la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI), qualora sia irreperibile la DICO, ma solo nel caso di impianti realizzati  prima dell’entrata in vigore del decreto. 

– L’impianto deve essere dotato di interruttori differenziali. 

– Deve esserci un sistema di messa a terra generale con dispersore idoneo. L’impianto deve essere protetto da  sovracorrenti e cortocircuiti, grazie alla presenza di un interruttore magnetotermico che interrompe il circuito  in caso di pericolo. 

– Non devono esserci conduttori in tensione a vista, ma tutti dovranno essere accuratamente protetti – La tipologia degli interruttori deve essere in linea con le normative vigenti. 

Le verifiche sugli impianti elettrici hanno l’obiettivo di certificare che lo stesso risponda alle norme di sicurezza e  le leggi in vigore (rif. norma CEI 64-8/6). 

Monitorare l’impianto con verifiche periodiche, che hanno cadenza variabile, è fondamentale per garantire la  sicurezza degli ambienti, domestici o di lavoro. Bisogna tenere conto della tipologia di impianto, dei suoi  componenti, la frequenza di manutenzione, il suo uso e funzionamento. 

Viene rilasciata obbligatoriamente dalla ditta installatrice degli impianti elettrici alla conclusione dell’installazione  dell’impianto e dopo averlo collaudato. Essa attesta la qualità e il grado di sicurezza dell’impianto. 

In mancanza della dichiarazione di conformità, oltre a subentrare responsabilità contrattuali dell’installatore, ci  sono anche sanzioni amministrative. In particolare, il pagamento di una somma che va dai 100 ai 1000 euro.  

È stata resa sempre obbligatoria dal DM 37/08 e dev’essere conforme alle normative in vigore e alle linee guida  UNI del CEI o di altri membri dell’UE.

 È obbligatorio qualora si superino i limiti di cui al comma 2 del DM 37/08. Esso dovrà contenere le planimetrie, gli  schemi elettrici dell’impianto e la realizzazione tecnica che indica i modi di esecuzione e descrizione dei materiali  da utilizzare. 

Prima di tutto si può ricavare un notevole risparmio energetico, in quanto l’energia viene prodotta in autonomia,  ed economico, grazie alla riduzione dei costi per la bolletta elettrica. 

Inoltre, l’impianto accresce il valore commerciale dell’immobile su cui sarà installato, è rispettoso dell’ambiente in  quanto si tratta di produzione di energia pulita, e può consentire un guadagno immediato grazie alla vendita dell’energia eccedente non utilizzata internamente. 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Sì, la manutenzione dei climatizzatori è obbligatoria per legge dal 2014, e l’inadempienza può comportare delle  multe e sanzioni economiche. Si tratta, comunque, di un obbligo valido solo per determinati condizionatori e non  per tutti. 

Una buona e regolare manutenzione è importante per garantire prestazioni elevate con consumi ridotti. Inoltre,  garantisce un ambiente sano e privo di batteri nocivi. 

Sì, il DM del 10 Febbraio 2014 ha imposto l’obbligatorietà ad avere un libretto di impianto termico per tutti i sistemi  di climatizzazione, estiva ed invernale. 

La normativa precisa che è vostra responsabilità richiedere i controlli e richiedere le opportune verifiche ad un  installatore certificato. 

È consigliato rivolgersi a tecnici abilitati e certificati con patentino FGas (tecnici abilitati ad operare con gas  refrigeranti). Questi sono gli unici che, in caso di perdite di gas, sono abilitati e ripararla e ad effettuare la ricarica  del condizionatore. 

IMPIANTI IDRAULICI

La regolare e corretta manutenzione della caldaia è obbligatoria per legge (D.P.R. 74/2013) e garantisce: – Sicurezza: minor rischio di incidenti e infortuni per chi la utilizza, oltre che di danni e guasti all’apparecchio  stesso; 

Risparmio economico: minor consumo di energia e quindi costo della bolletta più basso (il riscaldamento  rappresenta il 70% del consumo di un’abitazione); 

Riduzione delle emissioni inquinanti: una maggiore efficienza dell’impianto significa un minore impatto  ambientale in termini di emissioni di gas inquinanti. 

Per la revisione della caldaia la periodicità è indicata sul libretto delle istruzioni della caldaia stessa. Per ottenere il bollino verde della caldaia (prova fumi) la periodicità varia a seconda del tipo di impianto e di  combustibile usato: 

– ogni anno: per impianti con potenza superiore a 100 kW, che funzionano con combustibile liquido o solido; – ogni 2 anni: per le caldaie con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kw, che funzionano con combustibile  liquido o solido;

– ogni 2 anni: per le caldaie con potenza superiore a 100 kW, che funzionano a gas metano o GPL. – ogni 4 anni: per le caldaie con potenza compresa tra 10 kW e 100 kW, che funzionano a gas, metano o GPL; 

(art. 4 del D.lgs 192/05, integrato e modificato dal D.Lgs. 311/06 , in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE  relativa al rendimento energetico nell’edilizia che ha dato origine alle norme sui controlli di efficienza

È obbligatorio dal 2014 ed è una sorta di “carta d’identità” dell’impianto termico, sul quale devono essere indicate  tutte le informazioni che lo riguardano, come ad esempio le sue caratteristiche, i componenti installati, gli interventi  effettuati su di esso, ecc. 

Il libretto deve essere obbligatoriamente rilasciato e compilato, dal tecnico specializzato, ad ogni installazione di  un nuovo impianto e va costantemente aggiornato in occasione di tutti gli interventi obbligatori, ordinari o  straordinari di revisione della caldaia e degli apparecchi per la climatizzazione di casa. 

INCENTIVI ECONOMICI

Il Bonus Impianti Elettrici 2022 è un rimborso per chi ha in programma interventi di rifacimento delle vecchie  colonne montanti dell’energia elettrica in edifici commerciali, condomini o privati. 

Per poterlo richiedere, è necessario rispettare i seguenti requisiti: 

– l’impianto deve essere a norma, ovvero rispettare la norma CEI 64-8, che precisa i requisiti per la progettazione  e la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione; 

– l’impianto deve essere certificato da un professionista abilitato; 

– l’impianto deve essere corredato di dichiarazione di conformità (DiCo) ai sensi del DM 37/08, anche questa  rilasciata dall’installatore. In alternativa, deve essere presente la dichiarazione di rispondenza (DiRi) ai sensi  del DM 37/08: documento sostitutivo che viene redatto in mancanza del Certificato di conformità. 

Il contributo previsto dal Bonus Impianti Elettrici 2022 permette di ottenere una detrazione IRPEF del 50% in fase  di dichiarazione dei redditi, fino ad un tetto massimo di 96mila euro. 

La detrazione viene effettuata in 10 rate annuali di pari importo e l’aliquota 50%. 

La misura principe per incentivare l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico è il Bonus Ristrutturazione che  consente di godere di un incentivo pari al 50% che viene erogato nella forma del credito d’imposta IRPEF,  frazionabile in 10 quote annuali di pari importo fino a un massimo di 96.000 euro 

Un ulteriore agevolazione può derivare dal Superbonus 90%, ma con dei limiti. In particolare, dato che  l’installazione di un impianto fotovoltaico non rientra tra gli interventi “trainanti” (isolamento termico dell’edificio,  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e interventi antisismici), ma è considerato un intervento  “trainato”, questo significa che rientra nel bonus 90% solo se eseguito congiuntamente a uno degli interventi  nominati sopra. 

Innanzitutto, un forte sconto sulla polizza furto e incendio presso la propria assicurazione. Secondo, la possibilità di detrarre fiscalmente il 50% dell’importo del lavoro.